La Fiscalità


La fiscalità del trust

TASSAZIONE DEL TRUST: LE IMPOSTE INDIRETTE

Gli orientamenti sul diritto che riguarda la tassazione del trust in Italia sono stati spesso controversi e oggetti di contenzioso tra contribuente e Agenzia delle Entrate. Di recente la svolta.

  • L’istituzione di un trust con il relativo atto di conferimento dei beni, è atto neutro e pertanto non comporta il pagamento di imposte.
  • L’imposta di registro è dovuta in misura fissa.
  • Le imposte indirette si scontano al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari finali, fatte salve le disposizioni agevolative che ricorrono in specifici casi (es. istituzione di un trust per passaggio generazionale delle imprese, per la protezione dei disabili, Onlus).

L’Agenzia delle Entrate si è finalmente allineata, sebbene non ancora definitivamente, alla più recente posizione assunta della Corte di Cassazione riguardo l’imposizione indiretta dei trust (2019-2020).

IMPOSTE DI DONAZIONE E SUCCESSIONE

Gli ultimi contributi giurisprudenziali in materia di trust, sembrano aver contribuito a un sostanziale cambio di rotta rispetto al passato, dando maggiore certezza sul regime fiscale e la effettiva tassazione del trust in Italia.

La Cassazione ha modificato in modo netto la propria originaria interpretazione sulla imposizione indiretta nell’atto di dotazione – cioè l’atto che trasferisce i beni dal disponente al trustee -, non ritenendolo più quale manifestazione di capacità contributiva in contrapposizione a sentenze precedenti.

La questione più controversa sulla tassazione del trust, riguardava la corretta applicazione dell’imposta di donazione e successione, reintrodotta nel nostro ordinamento per effetto dell’art. 2 co. 47 D.L. 262/2006, che ne ha esteso la portata applicativa anche alla costituzione di vincoli di destinazione (art 2645 ter) su beni e diritti, incluso il trust. Più in particolare, era discusso quale fosse il regime impositivo dell’atto e se l’imposizione dovesse realizzarsi fin dall’inizio, quindi con il trasferimento dei beni dal disponente al trustee, ovvero solo al momento delle attribuzioni patrimoniali dal fondo del trust al beneficiario.

Oggi sia l’Agenzia delle Entrate, sia la Suprema Corte sono allineate nel considerare l’atto con cui si dispone il fondo di un trust un atto neutro ai fini fiscali che sconta l’imposta di registro in misura fissa.

Per saperne di più leggi gli orientamenti della Suprema Corte e dell’A.d.E. 

TRUST E IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI

Sempre secondo il più recente orientamento della Cassazione, quando un trust ha ad oggetto beni immobili, il loro conferimento in trust sconta le imposte ipocatastali in misura fissa, sia nel caso di trust con trasferimento dei beni ad un trustee, sia in quello di trust auto dichiarato e dunque fonte soltanto di un vincolo.

Anche tali imposte, dunque, dovranno essere pagate in misura proporzionale solo al momento dell’eventuale attribuzione dei beni in trust ai beneficiari finali.

TRUST, IMU E IMPOSTE SULLA PROPRIETA’

Qualora oggetto di conferimento in trust sia un immobile, escluso il caso in cui sia conferita la sola nuda proprietà, è importante ricordare che il soggetto obbligato al pagamento delle imposte sulla proprietà (IMU, TARI e così via) è il trustee il quale, naturalmente, pone il costo di tali adempimenti a carico del fondo in trust.

Non è infine possibile per il trustee richiedere le agevolazioni previste in materia tributaria per la prima casa anche se il beneficiario è in possesso dei relativi requisiti.