L’Agenzia delle entrate, in occasione di Telefisco, ha chiarito che l’opzione per la tassazione in ingresso dei trust, prevista dall’art. 4-bis, comma 3, del Tusd (introdotto dal Dlgs 139/2024), può essere esercitata anche quando l’applicazione delle franchigie azzera l’imposta dovuta. La regola generale colloca il presupposto impositivo al momento dell’attribuzione dei beni ai beneficiari da parte del trustee; il comma 3 consente invece di anticipare il prelievo al momento del conferimento (trust istituito per atto tra vivi, su opzione del disponente) o dell’apertura della successione (trust testamentario, su opzione del trustee), applicando aliquote e franchigie in base al rapporto tra disponente e beneficiari attuali. In tal modo l’imposizione si esaurisce e le successive attribuzioni ai beneficiari diventano fiscalmente irrilevanti.
Si dubitava dell’applicabilità del regime quando la base imponibile dell’apporto risultasse inferiore all’importo complessivo delle franchigie, come frequentemente accade nei trust familiari. L’Agenzia ha ammesso l’opzione, osservando che anche la riduzione delle franchigie ai sensi dell’art. 57 del Tusd può considerarsi una forma di tassazione al momento della costituzione del vincolo. Ne derivano rilevanti effetti operativi: il prelievo è definito sin dall’istituzione del trust, al riparo da future modifiche normative più onerose, e il valore dei beni viene “cristallizzato” alla data del conferimento, con esclusione dal prelievo dell’incremento maturato durante la vita del trust. Il vantaggio può essere significativo se i beni conferiti sono partecipazioni o immobili destinati ad apprezzarsi nel tempo.



