La Fiscalità


Imposizione diretta nei trust

TRUST OPACO, TRUST TRASPARENTE

La Legge finanziaria del 2007 (la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006), definisce e individua al fine della tassazione dei redditi due tipologie di trust: trust opaco e trust trasparente.

  • Il trust è trasparente, quando i beneficiari dei redditi sono individuati e vantano un diritto soggettivo nei confronti del trustee a riscuotere i redditi prodotti dal trust. Non basta che i beneficiari siano solo individuati perché il trust sia considerato trasparente, devono anche essere titolari del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.
  • Il trust è opaco, quando la distribuzione delle utilità del trust sono a esclusiva discrezione del trustee.

COME SONO TASSATI I REDDITI

LE DIFFERENZE TRA TRUST OPACO E TRUST TRASPARENTE

La tassazione del reddito dunque è definita secondo due distinte modalità.

Se il trust è trasparente i redditi vengono tassati, per trasparenza in capo ai beneficiari. E’ irrilevante l’effettiva percezione degli stessi. La tassazione avviene cioè per imputazione e non per cassa:

“(…) I redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.Art. 73 TUIR co. 2.

I beneficiari quando siano persone fisiche dichiarano ai fini Irpef un reddito di capitale (ex art.  44 co. 1 lett. G sexies TUIR).

Se il trust è opaco i beneficiari dei redditi non sono individuati e si applica l’art. 73 TUIR, comma 1, il quale riferendosi all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, individua il trust quale autonomo soggetto passivo IRES con aliquota al 24%.

Si precisa che “qualora il reddito imputato ai beneficiari residenti sia stato prodotto dal trust in Italia ed ivi già tassato ai sensi dell’articolo 73 del Tuir, lo stesso non sconterà ulteriore imposizione in capo ai beneficiari”. L’eventuale reddito percepito dai beneficiari non sarà ulteriormente tassato.

Questo stesso articolo assimila il trattamento fiscale del trust a quello degli:

    • enti commerciali residenti, quando il trust ha residenza fiscale in Italia e per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale;
    • enti non commerciali residenti, se il trust ha residenza fiscale in Italia ma esercita solo in modo marginale attività commerciale;
    • enti non residenti se il trust ha residenza fiscale all’estero.

In questi casi il trust diventa vero e proprio soggetto passivo in capo al quale sorgeranno tutti gli obblighi dichiarativi e quelli relativi al versamento dell’imposta. La distinzione tra trust commerciale e non commerciale rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile.

Approfondisci: trust esteri e definizione di residenza del trust cosa dice la legge? 

Di seguito un raffronto tra tassazione degli utili percepiti da persona fisica rispettivamente da:

    • holding società di capitale,
    • un trust che abbia come partecipazione il 100% di holding società di capitale.

TABELLE DI CONFRONTO TASSAZIONE UTILI

1. Percepiti da persona fisica nel caso di holding società di capitale

2. Percepiti da persona fisica nel caso di società di capitali in trust opaco