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Trust «Dopo di noi»: una nuova leva finanziaria

14 Settembre 2023
Redazione

La legge sul “Dopo di noi” (legge 112/2016) nasce con l’obiettivo di tutelare i soggetti affetti da grave disabilità, già privi di sostegno familiare ovvero per il momento in cui tale sostegno verrà meno, per promuoverne il benessere, l’autonomia e la piena inclusione sociale attraverso l’utilizzo di strumenti che permettano una gestione più fluida ed efficiente delle loro esigenze quotidiane.

A tale fine, la Legge sul “Dopo di Noi”, inter alia, ha previsto diverse agevolazioni con riferimento all’istituzione di trust aventi come unici beneficiari persone affette da disabilità grave.

I cosiddetti trust “Dopo di noi” hanno come unico scopo quello di tutelare il beneficiario con disabilità e di supportare economicamente il suo “progetto di vita” e nulla più. Uno dei tratti essenziali di questa tipologia di trust, è che il beneficiario non diventerà mai proprietario dei beni in trust: il trust dura finché è in vita il beneficiario, e, dopo di lui, i beni in trust saranno trasferiti sulla base delle disposizioni obbligatoriamente previste nell’atto istitutivo.

Se, da un lato, la legge impone al trust “Dopo di noi” regole e requisiti di forma e di contenuto piuttosto rigidi, dall’altro, prevede a suo favore una serie di agevolazioni fiscali: l’articolo 6 della legge 112/2016 dispone (i) l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni (comma 1); (ii) l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, all’atto del trasferimento dei beni nel fondo in trust (comma 6); (iii) la detraibilità del 35%, o la deducibilità, delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei trust (comma 9). In particolare, la deducibilità delle erogazioni, donazioni e altri atti a titolo gratuito è elevata al 20% del reddito complessivo dichiarato del soggetto erogatore e comunque nella misura massima di 100mila euro annui.

Un dato particolarmente rilevante è che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 34/E/2022, ha ammesso, con specifico riferimento al trust “Dopo di noi”, l’applicazione delle imposte di registro e ipocatastali in misura fissa anche con riferimento alle fattispecie di trasferimento a titolo oneroso di beni e diritti a favore del trust. In altri termini, l’acquisto a titolo oneroso effettuato dal trustee successivamente all’istituzione del trust rientra pienamente nell’agevolazione prevista dall’art. 6, comma 6, della legge “Dopo di noi”.

Se si confronta questo dato con quello relativo alla deducibilità delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei trust, è possibile ipotizzare il seguente scenario: un soggetto, disponente, istituisce un trust “Dopo di noi” a favore del figlio disabile e, per il raggiungimento delle sue finalità, individua un certo immobile. Il trustee, nella sua qualità, procede all’acquisto a titolo oneroso di detto immobile, beneficiando delle esenzioni riconosciute dalla circolare 34/E/2022 sopra ricordate, contraendo un mutuo con garanzia ipotecaria e personale del disponente. La provvista necessaria per far fronte alla restituzione del debito nei confronti della banca, viene fornita dal disponente stesso mediante erogazioni periodiche effettuate a favore del trust con la possibilità per il disponente di dedurre quanto apportato nei limiti indicati dall’articolo 6, comma 9, della legge 112/2016.

Quella prevista dalla circolare 34/E/2022 rappresenta senz’altro un’apertura significativa dell’Agenzia delle Entrate la quale, pur tuttavia, non ha potuto spingersi sino al riconoscimento della deducibilità del conferimento di beni patrimoniali, in primo luogo abitazioni, per la quale, chiaramente, occorrerebbe una modifica legislativa.

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