Il Trust


Come si istituisce un trust

ATTO ISTITUTIVO E ATTO DISPOSITIVO

La costituzione di un trust si compone in realtà di due atti. L’atto istitutivo con il quale appunto il trust è istituito e l’atto dispositivo con il quale è trasferita la titolarità dei beni.

Modellare un trust in grado di soddisfare un interesse specifico, significa individuare le “regole” più idonee allo scopo. Queste regole prendono forma nell’atto istitutivo di trust contenente tutte le previsioni utili a realizzare la finalità ultima. Esse devono essere elaborate con cura, su indicazione del disponente e nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

Nell’atto istitutivo ad esempio verranno indicati: la finalità e la durata del trust, i poteri del trustee, i poteri del guardiano, le modalità di sostituzione del trustee, i criteri per l’amministrazione dei beni, l’impiego dei redditi, la destinazione finale dei beni, la scelta della legge regolatrice. In quest’ultimo caso, poiché il trust non è ancora civilisticamente regolamentato nel nostro paese, è importante verificare che la legge regolatrice abbia i requisiti minimi perché il trust sia riconosciuto in Italia in base alla Convenzione dell’Aja ratificata nel 1985.

E’ obbligo del trustee fornire un rendiconto periodico dell’amministrazione dei beni e sottoporlo al vaglio dei beneficiari e a tutti i soggetti indicati nell’atto istitutivo. Si tratta di un documento contabile vero e proprio con il quale il trustee riporta in modo puntuale gli atti della sua gestione.

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