Il Trust


Trust, cos’è e come funziona

COS’È IL TRUST

Cos’è il trust? Il trust è uno strumento giuridico che, nell’interesse di uno o più beneficiari o per uno specifico scopo, permette di articolare in vario modo “posizioni giuridiche” basate su legami fiduciari. La sua struttura è estremamente flessibile: non esiste un modello rigido ma tanti possibili schemi da costruire in funzione della finalità da raggiungere.

COME FUNZIONA

Istituendo un trust, il disponente, settlor, trasferisce la titolarità dei suoi beni (denaro, titoli, azioni, quote, immobili, ecc.) ad un altro soggetto, il trustee, al quale sono attribuiti poteri e doveri di un vero proprietario. Il trustee ha il compito di gestire il patrimonio conferito, secondo il programma definito dal disponente e contenuto nell’atto istitutivo del trust, a favore di uno o più soggetti, i beneficiari, o per il raggiungimento di un determinato scopo.

Da un trust valido conseguono necessariamente caratteristici effetti.

  • Separazione e segregazione del patrimonio: i beni conferiti in trust diventano un’entità patrimoniale separata, estranea sia al patrimonio del disponente sia a quello personale del trustee. Si tratta di beni segregati che non possono essere oggetto di pretese altrui.
  • Trasferimento della proprietà all’amministratore: il trustee diventa il proprietario dei beni ed esercita i diritti e i doveri che ne conseguono, senza però confondere il patrimonio conferito in trust con il proprio.
  • Gestione fiduciaria e vincolata dei beni al fine di raggiungere lo scopo finale per cui è stato costituito il trust.

I SOGGETTI

I soggetti del trust o, più correttamente, le “posizioni giuridiche”, sono generalmente quattro.

Il disponente, cioè colui che istituisce il trust, spogliandosi della proprietà dei suoi beni trasferendola al trustee.

Il trustee, ovvero il soggetto al quale è affidata la gestione dei beni che può essere: una persona fisica o una società professionale e che diventa titolare del patrimonio conferito.

Il beneficiario, posizione che può essere espressa o implicita. La posizione beneficiaria si distingue in base al tipo di vantaggi previsti nell’atto di trust.

  • Se i benefici consistono nel diritto alla distribuzione di determinati redditi  del trust si parla di beneficiari di reddito.
  • Se invece i benefici consistono nell’attribuzione del fondo al termine del trust, nonostante la possibilità di godere delle utilità del trust durante la sua vita, si parla di beneficiari del fondo.
  • Se le posizioni si sovrappongono si è al tempo stesso beneficiari di reddito e beneficiari del fondo.

Tutti i beneficiari hanno diritto di essere informati sull’esistenza del trust, e di avere il rendiconto della gestione da parte del trustee. Infine hanno diritto, se la decisione è presa all’unanimità, alla revoca stessa del trust anticipandone il termine finale.

Il guardiano: è una posizione eventuale. Se nominato, il guardiano ha il compito di vigilare sull’operato del trustee e sull’osservanza delle regole del trust. Al guardiano, inoltre, è spesso attribuito il potere di revocare il trustee.

LA DURATA

La Convenzione dell’Aja, prescrive espressamente l’individuazione di una durata del trust, rimettendone il compito alla legge scelta da chi lo costituisce. In particolare dev’essere stabilita una durata massima e un termine di scadenza. Quest’ultimo viene determinato dal disponente nell’atto istitutivo.

L’atto istitutivo può anche prevedere che il trust venga risolto prima del termine finale prestabilito. Ciò può verificarsi quando lo scopo perseguito è stato anticipatamente raggiunto, oppure quando non sia più raggiungibile, oppure per volontà unanime dei beneficiari, se la legge regolatrice o l’atto istitutivo lo consentono. I soggetti abilitati ad anticipare il termine finale sono il trustee, il guardiano ovvero, qualora consentito, i beneficiari.

Il trust, cessa prima della scadenza del termine quando:

  • vi siano specifichi motivi stabiliti nell’atto istitutivo;
  • lo scopo previsto si realizza o non è raggiungibile;
  • se lo decidono all’unanimità tutti i beneficiari.

Il patrimonio rimanente, alla cessazione del trust, viene in ogni caso liquidato e distribuito fra i beneficiari secondo le disposizioni dell’atto istitutivo.

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