Il Patrimonio

Fondazioni e la protezione dei disabili

TRUST DI SCOPO

Si parla di trust di scopo, quando l’atto istitutivo non designa alcun beneficiario e quando il compito affidato al trustee è il perseguimento di una attività benefica o il raggiungimento di uno scopo determinato. In questo genere di trust è necessaria la figura del guardiano con funzione di sorveglianza sull’attività del trustee. Nel diritto anglosassone questa tipologia di trust è valida solo se ha scopi caritatevoli (charitable trust) quali: il soccorso ai poveri, il sostegno alla istruzione e alla religione, il miglioramento della salute e la tutela della vita, lo sviluppo della comunità, delle arti, della cultura, della scienza, dei diritti umani, la protezione dell’ambiente, la tutela dei soggetti deboli, degli animali, ecc.

FONDAZIONI E ONLUS CON SCOPI DI PUBBLICA UTILITÀ

In Italia rientrano in questa categoria di istituzioni, enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). In tutti questi casi è possibile istituire un trust di scopo anziché optare per la struttura giuridica prevista dal diritto italiano.

TRUST “DOPO DI NOI”: LA TUTELA DEI DISABILI

Così come prevede il diritto anglosassone anche le esigenze di tutela dei disabili possono efficacemente essere raggiunte con i trust di scopo, che vengono istituiti, senza che vi sia un vero e proprio beneficiario, con durata sino alla morte del disabile, ma con la finalità di proteggere un soggetto debole portatore di un interesse particolarmente degno di tutela. Anche in questo caso è possibile istituire un trust di scopo con una legge istituita ad hoc.

BENEFICI FISCALI NEI TRUST DI SCOPO

La Legge n. 112/2016 “Dopo di noi”, entrata in vigore il 25 giugno 2016, è stata emanata per favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave. Il provvedimento trae ispirazione, in particolare, dalla Convenzione Onu che prevede espressamente il diritto del disabile a vivere nella società con la stessa libertà di scelta che spetta alle altre persone. Il legislatore ha individuato importanti strumenti pubblici e privati idonei a realizzare tale finalità, questi ultimi accompagnati da significativi sgravi fiscali tra i quali l’esenzione dalle imposte di successione e donazione e dalle imposte di bollo sugli atti. Il trust è stato incluso tra questi strumenti e gode quindi delle relative agevolazioni.