Il Patrimonio

La successione nelle famiglie

DESTINAZIONE GENERAZIONALE DEL PATRIMONIO

TRUST TESTAMENTARIO E TRUST SUCCESSORIO

Trust testamentario e trust successorio sono strumenti in grado di realizzare interessi meritevoli di tutela tra cui la destinazione generazionale del patrimonio. Il trust si sta affermando quale strumento duttile utile a risolvere anche le questioni legate alla successione ereditaria. Questa ipotesi deve però conciliarsi con i principi inderogabili del diritto successorio italiano. E’ quindi necessario fare opportuna riflessione sulle conseguenze che si possono determinare in termini di diritti dei legittimari.

Il trust è, infatti, un istituto che nasce in ordinamenti di common law caratterizzati dalla massima libertà del testatore rispetto alla destinazione dei suoi beni. In Italia, come in gran parte dei paesi in cui vigono ordinamenti di civil law, vi sono invece diritti incomprimibili in favore di determinate categorie di parenti stretti del de cuius, i cosiddetti legittimari.

L’art 15 della Convenzione dell’Aja stabilisce che, anche laddove la legge regolatrice lo consenta, un trust non potrà portare alla disapplicazione delle norme imperative dell’ordinamento designato. Quindi, è necessario tener presente che il trust non può ledere i diritti dei legittimari, rimanendo preminente, in questo ambito, la legislazione domestica.

Sostanzialmente sono due le tipologie di trust che si possono istituire in questo caso: il trust successorio inter vivos e il trust testamentario.

TRUST SUCCESSORIO INTER VIVOS

Si tratta dell’istituzione di trust con atto in vita, ma la cui dotazione è effettuata solo al momento della morte del disponente stesso, mediante disposizione testamentaria. In questo caso l’atto dispositivo è contenuto nel testamento. Quindi il trasferimento dei beni nel fondo in trust coinciderà con la morte del disponente che rimane nella piena disponibilità dei suoi beni. Il testamento redatto e contenente le disposizioni di conferimento di beni in trust potrà infatti essere revocato dal de cuius, in tutto o in parte, fino al momento della sua morte.
Il vantaggio di questa formula è che al momento dell’apertura della successione, sui beni destinati al fondo in trust non si aprirà la comunione ereditaria con le conseguenti problematiche in tema di divisione, ma tali beni saranno trasferiti automaticamente in trust, amministrati dal trustee e da questi trasferiti ai beneficiari del fondo solo decorso il termine finale individuato dal disponente nell’atto istitutivo.

IL TRUST TESTAMENTARIO

Il termine trust “testamentario” indica il trust istituito dal disponente attraverso il proprio atto mortis causa. Il testamento non è quindi solamente lo strumento con cui viene attuata la devoluzione dei beni in trust ma assume esso stesso le funzioni di atto istitutivo del trust.

Ciò che caratterizza il trust testamentario, rispetto ad un trust inter vivos, è una maggiore flessibilità in merito ad eventuali modifiche o revoche dell’atto istitutivo. L’atto istitutivo, infatti, poiché contenuto in una disposizione mortis causa produrrà i suoi effetti solo al momento della morte del de cuius e sarà soggetto alle medesime regole che disciplinano la modifica o la revoca delle disposizioni testamentarie che prevedono possano essere modificate in qualunque momento.

In entrambi i casi, le imposte di successione verranno pagate al momento della devoluzione dei beni ai beneficiari (vedi: l’orientamento della Cassazione e dell’A.d.E.).