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Tax rate da record sui dividendi ricevuti da società semplici e trust

27 Settembre 2019
tassazione dividendi da trust e società semplici
Redazione

LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI DA TRUST E SOCIETA’ SEMPLICI

I redditi di una società di capitali residente in Italia – se sono detenuti da una società semplice – giungono alla persona fisica che sia socia di quest’ultima decurtati da un prelievo fiscale complessivo che può arrivare al 60,3%, tra Ires, Irap (stimata al 3,9%), Irpef (stimata al 43%) e relative addizionali (stimate al 2%). Lo stesso accade al beneficiario di un trust non commerciale trasparente. Si è più fortunati se la società semplice o il trust controllano una società localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata. Infatti, grazie al regime delle società estere controllate di cui all’articolo 167 del Tuir o al credito d’imposta indiretto spettante nel caso in cui sia dimostrata l’esimente della commercialità (articolo 47, comma 4) il carico fiscale complessivo non può superare di norma la somma dell’Irpef progressiva e delle addizionali: in genere 45%, meno ancora di quello che grava sul dividendo distribuito direttamente alla persona fisica da una società italiana (46,6%).

LE FONDAZIONI E I TRUST OPACHI

La situazione ideale è quella delle fondazioni e dei trust opachi commerciali per i quali è dovuta solo l’Ires (a volte, per le fondazioni, dimezzata) sul 5% del dividendo, senza ulteriore tassazione, perché le erogazioni eventualmente fatte da queste entità non hanno natura di dividendo. Il carico fiscale non supera, quindi, il 28,8% per le fondazioni commerciali e per i trust commerciali opachi e il 29,5% per quelli trasparenti.

Fonte: Marco Piazza, Tax rate da record sui dividendi ricevuti da società semplici e trust, in Il Sole 24Ore, 1° luglio 2019.

L’Autore non ha analizzato l’ipotesi in cui la società di capitali sia posseduta da una S.A.S., il cui socio accomandante è un trust: sulla distribuzione di dividendi il trust paga il 13,95 %.

Molto più ridotto sarebbe il carico fiscale, qualora il trust fosse residente nella Repubblica di San Marino.

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